Fate clic qui per visualizzare la versione solo testo


   LIBERTY  INTELLIGENCE
 
  O
UR  NATION'S  SAFETY
 

MEETINGS
2° e 4° giovedì ore 19:30
Albergo Splendide - Lugano
Tel. +41 (0)91 985 77 11
Corrispondenza: C.P. 6901 LUGANO
segretario@lionsclublugano.ch
 


Distretto 102 C - Zona 23

 Svizzera/Suisse/Schweiz
 Charter Night: 16 dicembre 1950
 Padrino:
Lions Club Sion - Valais Romand


Padrino dei Clubs: 
Milano Host  1951
Pescara Host  1953
Mendrisiotto 1954
Locarno  1955
Alto Ticino 1956
Lugano-Ceresio 1984
Leo Club Lugano 1987

 



Gemellato con:
Pescara Host  (I)
Limoges Doyen  (FR),
Legnano Caroccio  (I)

 

 

Lions Club Lugano

HOME COMITATO Programma Etica Soci fondatori Presidenti   Notizie del Club
                             
SODIS   Leo Club Lugano   Leoni a tavola   Storia del Club   In allestimento   Link   I services del club  
LC Carroccio   17/05/2003 Congresso multidistretto 102   Formulari   Statuti e regolamenti   Meeting   Melvin Jones Fellows  


Statuti internazionali

 

 Lions Club Lugano - Statuto e Regolamenti – ultimo aggiornamento 27 marzo 2014

LIONS CLUB LUGANO STATUTI E REGOLAMENTI

STATUTO DEL LIONS CLUB LUGANO

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Sotto il nome di Lions Club Lugano è costituita dal 28 ottobre 1950, quale I° Lions Club di lingua italiana, un'associazione - nel seguito pure chiamata "Club" - ai sensi degli artt. 60 e segg. CCS, con sede a Lugano e di durata illimitata.

La sede amministrativa del Club è situata al luogo di domicilio del Segretario pro tempore.

Il Club è membro dell'Associazione internazionale dei Lions Clubs (in seguito denominata "LCI") e ne riconosce gli scopi, le funzioni e le direttive. Fa parte del Multidistretto 102.

Art. 2 - SCOPO

Il Lions Club Lugano persegue i seguenti scopi:

      Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo.

      Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.

      Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.

      Unire i soci con i vincoli dell'amicizia, del cameratismo e della reciproca comprensione.

      Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione della politica di partito e del settarismo religioso.

      Incoraggiare le persone che si dedicano al servizio a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale nel commercio, nell'industria, nelle professioni, lavori pubblici ed anche nel comportamento in privato.

Art. 3 - NEUTRALITÀ

Il Club è apolitico e aconfessionale e ritiene la tolleranza un caposaldo essenziale per la vita comunitaria e per la collaborazione.

II - SOCI

Art. 4 - CATEGORIE DI SOCI

Il Club si compone di:

a) soci attivi (active members)

b) soci aggregati (members-at-large)

c) soci onorari (honorary members)

d) soci privilegiati (privileged members)

e) soci vitalizi (life members)

Art. 5 - SOCI ATTIVI

Possono essere ammessi quali soci attivi tutti coloro che, domiciliati nel Distretto di Lugano, maggiorenni e di buona reputazione, svolgono con prestigio un'attività industriale, artigianale, professionale, commerciale o come liberi professionisti o che hanno un incarico di responsabilità in un'organizzazione privata o pubblica.

Per ogni tipo di attività possono essere ammessi di regola solo due rappresentanti.

Con il passaggio di un socio attivo a un'altra categoria di soci (ad eccezione di quella dei soci aggregati) si libera il posto della sua categoria professionale per un altro socio attivo. La stessa situazione si presenta per i soci attivi che non esercitano più la loro professione.

I soci attivi hanno tutti i diritti e privilegi e sono sottoposti a tutti gli obblighi che l'associazione ad un Lions Club comporta.

Senza essere esonerati da tali diritti e doveri, essi potranno essere eletti, se ne sono qualificati, ad ogni carica del Club, del Distretto e dell'LCI ed hanno il diritto di votare ogni volta che una questione è sottoposta al voto dei soci; avranno inoltre l'obbligo di frequentare regolarmente le riunioni, di pagare senza ritardo le quote, di partecipare alle attività del Club e contribuire a far sì che il Lions Club sia conosciuto e stimato nella comunità.

Art. 6 - SOCI AGGREGATI

Il Comitato può concedere semestralmente, su richiesta dell'interessato, la qualifica di soci aggregati a coloro che si sono trasferiti in altra comunità o che per motivi di salute o altre valide ragioni non possono partecipare regolarmente alle manifestazioni del Club.

Un socio aggregato non è eleggibile ad una carica del Club e non gode di diritto di voto a livello di Distretto e internazionale. Egli deve pagare le quote fissate dal Club nelle quali sono incluse le quote del Distretto e del LCI.

Nel Club egli mantiene il diritto di voto.

Art. 7 - SOCI ONORARI

Persone non associate al Club, che si sono distinte in particolar modo con attività a favore della comunità o del Club, possono essere nominate soci onorari.

Il Club paga la loro quota d'ammissione come pure i contributi distrettuali ed internazionali.

Il socio onorario può partecipare alle riunioni, ma non avrà i diritti dei soci attivi.

Art. 8 - SOCI PRIVILEGIATI

I soci appartenenti da 15 o più anni al Club, che, per motivi di malattia, infermità, età avanzata o altre valide ragioni riconosciute dal Comitato, debbano rinunciare alla loro qualifica di socio attivo, possono diventare soci privilegiati.

I soci privilegiati hanno gli stessi diritti degli altri soci. Non possono assumere cariche ufficiali nel Club, nel Distretto e nel LCI e non sono obbligati a presenziare alle riunioni.

Ogni socio privilegiato è obbligato a pagare le quote stabilite dal Club nelle quali sono inclusi i contributi distrettuali ed internazionali.

Art. 9 - SOCI VITALIZI

I soci che sono stati per più di 25 anni nel Club e hanno contribuito con delle attività particolari a favore dello stesso, come pure a favore della comunità o del LCI possono diventare soci vitalizi. Lo stesso vale per quei soci che ininterrottamente sono stati attivi per 15 anni e hanno raggiunto l'età di 70 anni, oppure per coloro che sono stati soci attivi per 20 anni e hanno ricoperto incarichi nel LCI.

Soci vitalizi si diventa se:

a)  esiste una esplicita richiesta da parte del Club di appartenenza del candidato;

b)  sono stati corrisposti i contributi fissati dal LCI; nulla osta che il Club possa addebitare ad un socio vitalizio i contributi fissati dal Club e quelli da devolvere al Distretto;

c)  esiste l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione internazionale.

I soci vitalizi hanno tutti i diritti e doveri del socio attivo o privilegiato a dipendenza della precedente categoria d'appartenenza, in ogni caso senza obbligo di partecipazione alle riunioni.

Art. 10 - APPARTENENZE DOPPIE

Non è lecito essere contemporaneamente socio di altri Lions Club (eccezion fatta per soci onorari o soci vitalizi). Non è lecito far parte contemporaneamente di un Lions Club e di un Club di servizio con gli stessi scopi (eccezione fatta per i soci onorari).

Art. 11 - AMMISSIONI

L'ammissione di un nuovo socio o il trasferimento da un altro Club avviene conformemente ad uno speciale regolamento d'ammissione, che è parte integrante degli statuti.

Art. 12 - DIMISSIONI

Le dimissioni di un socio possono essere rassegnate solo con effetto al 30 giugno o al 31 dicembre e devono essere inoltrate per iscritto al Presidente con un preavviso di due mesi.

Il Comitato può tuttavia tenere in sospeso l'accettazione di tali dimissioni fino a quando il dimissionario ha adempiuto tutti gli obblighi sociali.

Art. 13 - RADIAZIONE

La radiazione di un socio effettivo può avvenire su decisione del Comitato nei casi seguenti:

a)  se il socio dovesse lasciare la giurisdizione del Club per oltre un anno, senza chiedere il trasferimento nella categoria dei soci aggregati o in altro Club;

b)  se il socio non avesse presenziato ad almeno un terzo delle riunioni dell'anno sociale, senza aver fornito valida giustificazione;

c)  se il socio non avesse effettuato il pagamento dei contributi sociali entro trenta giorni dalla messa in mora notificatagli dal Comitato.

Questa disposizione è applicabile anche ai soci privilegiati.

Art. 14 - ESPULSIONE

Il comitato può decidere l'espulsione di un socio se esistono gravi motivi, sui quali il socio deve essere messo in grado di pronunciarsi preventivamente in una riunione del Comitato stesso.

Art. 15 - DECISIONI E RICORSI

Le decisioni del Comitato nei casi previsti dagli art. 13 e 14 devono essere prese a maggioranza dei tre quarti dei membri. Le decisioni di radiazione e di espulsione devono essere comunicate e motivate al socio interessato per iscritto.

Contro le decisioni del Comitato ai sensi degli art. 13 e 14 del presente statuto è data facoltà di ricorso all'assemblea generale. Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al presidente in carica entro trenta giorni dall'avvenuta intimazione della decisione all'interessato. Il ricorso ha effetto sospensivo. La decisione dell'assemblea generale è definitiva.

Art. 16 - DIRITTO AL PATRIMONIO

Un socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alcuno sul patrimonio sociale. Egli deve i contributi per l'esercizio in corso.

Art. 17 - CONTRIBUTI

I mezzi finanziari del Club provengono da:

a) quote d'entrata

b) contributi annui dei soci

c) devoluzioni speciali

d) entrate di altro genere

Art. 18 - ANNO CONTABILE E ANNO SOCIALE

L'anno contabile e l'anno sociale iniziano il primo luglio e terminano il 30 giugno dell'anno seguente.

Art. 19 - RESPONSABILITÀ' PERSONALE

E' esclusa ogni responsabilità personale dei soci per gli impegni sociali. Questi ultimi sono garantiti esclusivamente dal patrimonio dell'associazione.

III - ORGANIZZAZIONE

Art. 20 - MEETINGS

I convegni ordinari del Club (meetings) hanno luogo, riservate le eccezioni, 2 volte al mese in un giorno feriale deciso dall'Assemblea generale per l'anno sociale venturo.

I soci attivi sono tenuti a frequentare regolarmente le Assemblee generali e i meetings; chi per giustificati motivi non può presenziare è tenuto ad informare preventivamente il Comitato

Art. 21 - ORGANI SOCIALI

Gli organi del Club sono:

a) l'Assemblea generale

b) il Comitato

c) i revisori

Art. 22 - L'ASSEMBLEA GENERALE *

L'assemblea generale si riunisce in marzo ed in ottobre ed inoltre quando il Comitato dovesse ritenerlo utile o su domanda scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. Per la sua validità è richiesta la presenza di almeno i 2/5 dei suoi soci aventi diritto di voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo quelle per le quali il presente statuto prevede una maggioranza qualificata.

*Articolo modificato dall’assemblea I/2012 del 15.3.2012, approvato dal Consiglio dei Governatori il 14.2.14

Art. 23 - FACOLTÀ' DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Sono di competenza dell'Assemblea generale:

a)  la nomina del Comitato e dei revisori dei conti, all'assemblea generale ordinaria di marzo

b)  l'approvazione del rapporto del presidente e dei conti dell'esercizio precedente e lo scarico al Comitato, all'assemblea generale ordinaria di ottobre

c)  la fissazione del contributo annuale, del contributo alle attività e degli eventuali costi accessori

d)  la nomina di soci onorari e di soci vitalizi

e)  la pronuncia sui ricorsi contro decisioni del Comitato

f)   la nomina della Commissione soci

g)  la nomina del Consiglio di fondazione della Fondazione Lions Club Lugano.

Art. 24 - IL COMITATO

Il Comitato è l'organo esecutivo del Club. Esso è composto da almeno 6 membri, e segnatamente:

a)  il Presidente

b)  il Past-Presidente

c)  il I. Vicepresidente

d)  il Segretario

e)  il Cassiere

f)   il Cerimoniere (Censore).

Il Comitato può essere completato con:

      II. Vicepresidente, il quale potrà cumulare la sua funzione con altro compatibile incarico nel Comitato,

      I delegati per le attività, per la gioventù, per l'informazione, ecc.

Il Presidente vien nominato per la durata di un anno e non ha diritto di rielezione per i 2 anni seguenti.

La durata della carica degli altri soci del Comitato è pure di un anno, però con possibilità di rielezione.

Art. 25 - FACOLTÀ' DEL COMITATO

Al Comitato compete l'esecuzione degli affari correnti, qualora non siano di competenza dell'Assemblea generale, come pure l'esecuzione delle decisioni prese.

Esso rappresenta il Club verso l'esterno con firma collettiva del Presidente o Vicepresidente e un ulteriore membro del Comitato.

Art. 26 - COMMISSIONI SPECIALI

Il Comitato ha la facoltà di nominare delle Commissioni speciali per compiti ben definiti ed accordare loro secondo una normativa propria una parte delle sue competenze.

Art. 27 - I REVISORI

I revisori verificano la contabilità e il resoconto annuo, presentando in merito un rapporto scritto all'Assemblea generale.

Le verifiche possono essere attuate in qualsiasi tempo. Il periodo di nomina è di un anno, con possibilità di rielezione.

IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - MODIFICA DEGLI STATUTI

I presenti statuti possono essere modificati dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto (fanno eccezione gli articoli da 1 a 12, 19, 20, 21, 24 salvo i delegati facoltativi, 29, 30 definiti imperativi dal Consiglio dei Governatori).

Le proposte di revisione degli statuti vanno comunicate nella convocazione per l'Assemblea generale.

Le modifiche statutarie necessitano il benestare della Commissione degli statuti del Multidistretto 102.

Art. 29 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento del Club può essere deciso con la maggioranza di 3/4 dei soci da un'Assemblea generale straordinaria convocata appositamente. Se il numero dei partecipanti non raggiunge il quorum necessario, entro 30 giorni va convocata una seconda Assemblea straordinaria, che con una maggioranza semplice, senza tener conto del numero dei presenti, può decidere in merito.

Qualora in una decisione dell'Assemblea generale non si disponga diversamente, la liquidazione viene effettuata dal Comitato in carica. Un saldo attivo rimanente, va devoluto ad una o più istituzioni o enti di beneficenza e interesse pubblico. Lo scioglimento è operativo non appena approvato dalla presidenza internazionale.

Art. 30 ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto approvato dall'assemblea generale costitutiva del 28 ottobre 1950 è stato modificato nelle assemblee del 20 giugno 1967, del 20 settembre 1973, del 6 ottobre 1977, dell'11 marzo 1993, del 28 ottobre 1993 e del 15 marzo 2012.

Nella versione attuale entra in vigore il 14 febbraio 2014 (data di approvazione della modifica dell’art. 22)

Per quanto non fosse qui previsto, fanno stato gli ordinamenti e le direttive complementari del LCI, gli statuti dell'associazione dei Lions Clubs Svizzeri e del Liechtenstein (Multidistretto 102), nonché le disposizioni degli artt. 60 e segg. CCS.

Lugano, 15 marzo 2012 / 14 febbraio 2014

 

REGOLAMENTO SPECIALE PER L'AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

(ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE)

(accettato dall'Assemblea generale straordinaria del 1.05.1990 e modificato dalle Assemblee generali ordinarie II/92 del 22.10.1992 e II/93 del 28.10.1993)

Art. 1

L'Assemblea generale del Lions Club Lugano nomina una Commissione Speciale a carattere permanente denominata "COMMISSIONE SOCI".

Art. 2

La Commissione Soci coadiuva il Comitato pro tempore del Club per quanto attiene alle nomine dei nuovi Soci. Essa può inoltre venir consultata dal Comitato pro tempore del Club su problematiche inerenti i rapporti tra i soci ed il Lions Club Lugano.

Art. 3

La Commissione Soci è composta da:

Il Presidente pro tempore del Club

Il Past Presidente pro tempore del Club

cinque Past Presidenti non facenti parte del Comitato

Questi ultimi rimarranno in carica al massimo cinque anni, la prima volta però il tempo necessario per permettere una rotazione singola annuale che inizierà a partire dal terzo anno di carica.

La rotazione avverrà le prime quattro volte per sorteggio, dato che i primi cinque Past Presidenti verranno eletti contemporaneamente, in seguito per anzianità di carica, nel senso che il più anziano in carica lascerà il posto ad un nuovo socio della Commissione Soci.

Art. 4

La Commissione Soci nomina nel suo seno il Presidente e il Segretario.

I membri della Commissione Soci non potranno presentare candidati.

* I membri di comitato possono fungere da Padrini. Durante le sedute plenarie congiunte il membro di comitato che funge da padrino deve lasciare la sala. Egli non partecipa alla deliberazione e non concorre alla formazione del quorum.

* Paragrafo aggiunto per decisione assembleare del 7.11.2013

Art. 5

Su iniziativa e consiglio della Commissione Soci, l'Assemblea Generale autunnale risolve annualmente se dare inizio alla procedura di ammissione di nuovi Soci, indicando precisamente le categorie professionali auspicate e ponendo, se opportuno, un limite numerico alle ammissioni.

In caso di decisione affermativa viene dato inizio alla procedura di ammissione, regolata dagli articoli che seguono.

Art. 5 bis

In caso di richiesta di trasferimento di un Socio Lions da altro Club al Lions Club Lugano, la Commissione Soci può fare astrazione dalla procedura prevista dall'art. 7 all'art. 11, presentando direttamente al Comitato del Lions Club Lugano la proposta d'ammissione del Socio in trasferimento con proprio preavviso.

Art. 5 ter Trasferimento Leo-Lions * In caso di trasferimento di un Leo al Lions Club Lugano il candidato può essere invitato dal LCL o presentare lui stesso la propria candidatura. Il Presidente del Leo Club e il Leo advisor del club padrino devono confermare che il candidato è un membro Leo attivo ed ha avuto un comportamento fedele ai principi Leo e Lions. L’ammissione è di competenza unica del Lions Club Lugano. La domanda, completata con la documentazione di rito, compreso il curriculum vitae, verrà decisa in occasione della prossima seduta plenaria (art. 13 o evl. art. 15 Reg).

* Articolo aggiunto con decisione assembleare del 27.3.2014

Art. 6

La Commissione Soci fisserà immediatamente, mediante circolare scritta ai Soci del Club, un termine di trenta giorni entro il quale essi potranno presentare per iscritto, al Presidente della Commissione Soci, le proposte di candidature utilizzando i moduli ufficiali del Lions Club International.

Questi dovranno essere firmati da almeno due Padrini e completati con un curriculum vitae del Candidato.

Art. 7

I Padrini dovranno garantire alla Commissione Soci:

a)  di aver istruito e reso attento il Candidato sugli scopi, la natura, la storia e le finalità del Lions Club International, nonché sulle tradizioni del Lions Club Lugano.

b)  di adoperarsi con impegno alfine di facilitare l'inserimento del loro patrocinato in seno al Club.

c)  la disponibilità del Candidato ad assumere subito compiti ed incarichi relativi al "SERVICE".

d)  la disponibilità del Candidato ad accettare cariche sociali dopo un conveniente periodo di permanenza nel Club.

Art. 8

I Candidati dovranno essere scelti a dipendenza delle professioni rappresentate nel Club.

Per ogni singola professione non saranno ammessi più di due Soci attivi, eccezion fatta per quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento.

I candidati dovranno avere un'età compresa tra i 30 e i 55 anni. *

* Paragrafo modificato con decisione assembleare del 27.3.2014

Art. 9

Le professioni aventi caratteristiche di specializzazione ben definite (medici, giuristi, ...) saranno rappresentate da un solo socio per ogni singola specializzazione.

Un eventuale secondo Socio potrà essere proposto solo se:

a) il primo Socio con medesima specializzazione abbia una anzianità di almeno 15 anni, quale Socio di un Lions Club.

b) il primo Socio con medesima specializzazione esprima parere favorevole alla Commissione per l'accettazione del secondo.

Art. 10

Scaduto il termine di trenta giorni fissato all'art. 6, il Presidente della Commissione Soci effettuerà un esame preliminare dei formulari ricevuti, chiedendo se del caso ai Padrini di volerli completare.

Art. 11

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato all'art. 6, la Commissione Soci convocherà i Padrini per la presentazione delle candidature.

Ogni candidatura verrà discussa singolarmente alla presenza dei rispettivi Padrini. Se richiesti, essi potranno completare i loro esposti con l'invio successivo di documentazione che risultasse opportuna.

Art. 12

La Commissione Soci poi, entro il termine di quindici giorni dalla discussione con i Padrini, presenterà al Comitato del Lions Club Lugano i fascicoli inerenti ogni singolo Candidato con un proprio preavviso e commento.

Art. 13

Nei quindici giorni successivi, su convocazione del Presidente del Club, il Comitato del Lions Club Lugano e la Commissione Soci si riuniranno in seduta plenaria per scegliere le candidature da sottoporre ai Soci.

* La votazione verrà effettuata su ogni singola candidatura presentata e il Candidato, per essere prescelto, dovrà ottenere voto favorevole unanime dei presenti, pari ad almeno i 2/3 degli aventi diritto di voto (Comitato pro tempore + Commissione Soci).

* Paragrafo modificato per quanto attiene al quorum con decisione assembleare del 7.11.2013

Art. 14

Il Presidente del Club invierà immediatamente a tutti i Soci la lista dei Candidati prescelti, dando facoltà di esprimere eventuali pareri contrari, chiaramente motivati, sull'una o l'altra candidatura entro un termine di quindici giorni, per iscritto o nell'ambito di un colloquio personale con il Presidente del Club e con il Presidente della Commissione Soci.

Art. 15

Entro trenta giorni dalla prima seduta plenaria, il Presidente del Club convocherà una nuova seduta plenaria come quella specificata all'art. 13.

* Previa esposizione delle risultanze della procedura di consultazione dei Soci, di cui all'art. 14, i candidati prescelti nella prima seduta plenaria saranno oggetto di una nuova definitiva votazione e per essere ammessi quali Soci del Lions Club Lugano dovranno ottenere voto favorevole unanime dei presenti, pari ad almeno i 2/3 degli aventi diritto di voto.

* Paragrafo modificato per quanto attiene al quorum con decisione assembleare del 7.11.2013

Art. 16

I membri della Commissione Soci e del Comitato si impegnano a non divulgare i contenuti e le forme dei colloqui e delle votazioni relative alle delibere cui all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 17

I Padrini di Candidati non ammessi al Club verranno tempestivamente informati ad opera del Presidente del Club, a titolo confidenziale, sui motivi della mancata nomina.

Art. 18

In un successivo meeting amministrativo, il Presidente del Club darà comunicazione dei nominativi dei Candidati ammessi, i quali saranno chiamati a partecipare immediatamente a tutte le riunioni seguenti.

Art. 19

In occasione della FESTA DEGLI AUGURI, presenti i nuovi Soci e i loro Padrini, si terrà, nelle dovute forme, la cerimonia di investitura.

Art. 20

Il Candidato ammesso ha diritto di ritirarsi prima dell'investitura.

In questo caso gli eventuali sospesi amministrativi saranno regolati separatamente.

Lugano, 28 ottobre 1993

Regolamento modificato agli artt. 4 / 13 / 15 dall’assemblea generale II/2013 del 7 novembre 2013

Regolamento modificato agli artt. 5 ter e 8 dall’assemblea generale I/2014 del 27 marzo 2014.

 

STATUTO DELLA FONDAZIONE LIONS CLUB LUGANO

Art. 1

Sotto la denominazione "FONDAZIONE LIONS CLUB LUGANO" é costituita, con sede in Lugano, una fondazione avente per scopo ogni attività a favore di minorenni menomati nella salute fisica o psichica, in particolare mediante l'organizzazione di una scuola speciale.

Art. 2

La fondazione potrà acquistare o affittare immobili, erigere costruzioni, gestire scuole, percependo tutti i sussidi che la legge Assicurazione invalidità accorda in tal caso, nonché elargizioni che saranno fatte sia dal LIONS CLUB che dai suoi membri individualmente o da terzi benefattori.

Art. 3

La fondazione é retta dall'art. 80 e segg. CCS ed ha durata illimitata.

Art. 4

Il LIONS CLUB mette a disposizione della fondazione un capitale iniziale di Fr. 150.000.-- (franchi centocinquantamila) che esso ha ricevuto da destinare alla fondazione, tramite il lion Nino Bernasconi, da una benefattrice che desidera mantenere l'anonimato.

Art. 5

La fondazione é diretta da un organo detto Consiglio di fondazione, composto da tre a sette membri.

Del consiglio di fondazione fa parte di diritto il presidente pro tempore del LIONS CLUB LUGANO. Gli altri membri vengono nominati ogni triennio dall'assemblea del LIONS CLUB LUGANO, la quale designa pure il presidente del consiglio di fondazione.

Le altre cariche sono da ripartire con decisioni interne del consiglio.

Il Consiglio presta gratuitamente la sua opera.

Art. 6

Il consiglio di fondazione rappresenta la fondazione e fissa le modalità della firma.

Art. 7

I conti della fondazione sono chiusi annualmente al 31 dicembre.

I conti sono sottoposti entro il 31 marzo successivo per approvazione all'assemblea del Lions Club Lugano, accompagnati da una relazione di due revisori dei conti nominati per un periodo di tre anni dall'assemblea stessa.

I revisori prestano la loro opera gratuitamente.

Art. 8

La fondazione é posta sotto la vigilanza dell'Autorità cantonale.

Art. 9

In caso di scioglimento della fondazione i beni della stessa saranno devoluti all'Ente che, nel Cantone, perseguisse scopi analoghi a quelli perseguiti dalla fondazione; in caso di controversia l'Autorità cantonale di vigilanza deciderà inappellabilmente.

Art. 10

Il presente statuto é stato approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci del LIONS CLUB LUGANO il 9 aprile 1970.

 

Statuto modificato durante l'assemblea generale del Lions Club Lugano del 10 ottobre 1985