|
LIONS CLUB LUGANO STATUTI E REGOLAMENTI
STATUTO DEL LIONS
CLUB LUGANO
I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
Sotto Il nome di
Lions Club Lugano è costituita dal 28 ottobre 1950, quale 1° Lions Club di
lingua italiana, un'associazione - nel seguito pure chiamata "Club" - ai
sensi degli artt. 60 e segg. CCS, con sede a Lugano e di durata
Illimitata.
La sede amministrativa del Club è
situata al luogo di domicilio del Segretario pro tempore.
IL Club è membro
dell'Associazione internazionale dei Lions Clubs (in seguito denominata "LCI")
e ne riconosce gli scopi, le funzioni e le direttive. Fa parte del
Multidistretto 102.
Art. 2 -SCOPO
Il Lions Club Lugano persegue i
seguenti scopi:
-
Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli
del mondo.
-
Promuovere i principi di buon governo e di buona
cittadinanza.
-
Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale
e morale della comunità.
-
Unire i soci con i vincoli dell’amicizia, del cameratismo e
della reciproca comprensione.
-
Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di
tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione delle
politica di partito e del settarismo religioso.
-
Incoraggiare le persone che si dedicano al servizio a
migliorare la loro comunità senza scopo di lucro ed a promuovere un
costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale nel
commercio, nell'industria, nelle professioni, lavori pubblici ed anche nel
comportamento in privato.
Art. 3 - NEUTRALITÀ
Il Club è apolitico e aconfessionale
e ritiene la tolleranza un caposaldo essenziale per la vita comunitaria e
per la collaborazione.
II
- SOCI
Art. 4 - CATEGORIE DI SOCI
Il Club si compone
di:
-
soci attivi (active members)
-
soci aggregati (members-at-large)
-
soci onorari (honorary members)
-
soci privilegiati (privIleged members)
-
soci vitalizi (lite members)
Art. 5 - SOCI ATTIVI
Possono essere
ammessi quali soci attivi tutti coloro che, domiciliati nel Distretto di
Lugano, maggiorenni e di buona reputazione, svolgono con prestigio
un'attività industriale, artigianale, professionale, commerciale o come
liberi professionisti o che hanno un incarico di responsabilità in
un'organizzazione privata o pubblica.
Per ogni
tipo di attività possono essere ammessi di regola solo due rappresentanti.
Con il passaggio di
un socio attivo a un'altra categoria di soci (ad eccezione di quella dei
soci aggregati) si libera Il posto della sua categoria professionale per
un altro socio attivo. La stessa situazione si presenta per i soci attivi
che non esercitano più la loro professione.
I soci
attivi hanno tutti i diritti e privilegi e sono sottoposti a tutti gli
obblighi che l'associazione ad un Lions Club comporta.
Senza essere
esonerati da tali diritti e doveri, essi potranno essere eletti, se ne
sono qualificati, ad ogni carica del Club, del Distretto e dell'LCI ed
hanno Il diritto di votare ogni volta che una questione è sottoposta al
voto dei soci; avranno inoltre l'obbligo di frequentare regolarmente le
riunioni, di pagare senza ritardo le quote, di partecipare alle attività
del Club e contribuire a far sì che Il Lions Club sia conosciuto e stimato
nella comunità.
Art. 6 -SOCI AGGREGATI
Il Comitato può
concedere semestralmente, su richiesta dell'interessato, la qualifica di
soci aggregati a coloro che si sono trasferiti in altra comunità o che per
motivi di salute o altre valide ragioni non possono partecipare
regolarmente alle manifestazioni del Club.
Un socio aggregato
non è eleggibile ad una carica del Club e non gode di diritto di voto a
livello di Distretto e internazionale. Egli deve pagare le quote fissate
dal Club nelle quali sono incluse le quote del Distretto e del LCI.
Nel Club egli
mantiene Il diritto di voto.
Art. 7 - SOCI ONORARI
Persone non
associate al Club, che si sono distinte in particolar modo con attività a
favore della comunità o del Club, possono essere nominate soci onorari.
IL Club paga la loro
quota d'ammissione come pure i contributi distrettuali ed internazionali.
IL socio onorario
può partecipare alle riunioni, ma non avrà i diritti dei soci attivi.
Art. 8 - SOCI PRIVILEGIATI
I soci appartenenti
da 15 o più anni al Club, che, per motivi di malattia, infermità, età
avanzata o altre valide ragioni riconosciute dal Comitato, debbano
rinunciare alla loro qualifica di socio attivo, possono diventare soci
privilegiati.
I soci privilegiati
hanno gli stessi diritti degli altri soci. Non possono assumere cariche
ufficiali nel Club, nel Distretto e nel LCI e non sono obbligati a
presenziare alle riunioni.
Ogni socio
privilegiato è obbligato a pagare le quote stabiliate dal Club nelle quali
sono inclusi i contributi distrettuali ed internazionali.
Art. 9 -SOCI VITALIZI
I soci che sono
stati per più di 25 anni nel Club e hanno contribuito con delle attività
particolari a favore dello stesso, come pure a favore della comunità o del
LCI possono diventare soci vitalizi. Lo stesso vale per quei soci che
ininterrottamente sono stati attivi per 15 anni e hanno raggiunto l'età di
70 anni, oppure per coloro che sono stati soci attivi per 20 anni e hanno
ricoperto incarichi nel LCI.
Soci vitalizi si
diventa se:
a.) esiste
una esplicita richiesta da parte dei Club di appartenenza del candidato;
b.) sono
stati corrisposti í contributi fissati dal LCI; nulla osta che Il Club
possa addebitare ad un socio vitalizio i contributi fissati dal Club e
quelli da devolvere al Distretto;
c.) esiste
l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione internazionale.
I soci vitalizi
hanno tutti i diritti e doveri del socio attivo o privilegiato a
dipendenza della precedente categoria d'appartenenza, in ogni caso senza
obbligo di partecipazione alle riunioni.
Art. 10 - APPARTENENZE DOPPIE
Non è lecito essere
contemporaneamente socio di altri Lions Club (eccezion fatta per soci
onorari o soci vitalizi). Non è lecito far parte contemporaneamente di un
Lions Club e di un Club di servizio con gli stessi scopi (eccezione fatta
per i soci onorari).
Art. 11 -AMMISSIONI
L'ammissione di un
nuovo socio o Il trasferimento da un altro Club avviene conformemente ad
uno speciale regolamento d'ammissione, che è parte integrante degli
statuti.
Art. 12 - DIMISSIONI
Le dimissioni di un
socio possono essere rassegnate solo con effetto al 30 giugno o al 31
dicembre e devono essere inoltrate per iscritto al Presidente con un
preavviso di due mesi.
IL Comitato può
tuttavia tenere in sospeso l'accettazione di tali dimissioni fino a quando
Il dimissionario ha adempiuto tutti gli obblighi sociali.
Art. 13 - RADIAZIONE
La radiazione di un socio effettivo
può avvenire su decisione del Comitato nei casi seguenti:
a.)
se Il socio dovesse lasciare la giurisdizione del Club per oltre un
anno, senza chiedere Il trasferimento nella categoria dei soci aggregati o
in altro Club;
b.)
se Il socio non avesse presenziato ad almeno un terzo delle
riunioni dell'anno sociale, senza aver fornito valida giustificazione;
c.)
se Il socio non avesse effettuato Il pagamento dei contributi
sociali entro trenta giorni dalla messa in mora notificatagli dal
Comitato.
Questa disposizione è applicabile
anche ai soci privilegianti.
Art. 14 - ESPULSIONE
IL comitato può decidere
l'espulsione di un socio se esistono gravi motivi, sui quali Il socio deve
essere messo in grado di pronunciarsi preventivamente in una riunione del
Comitato stesso.
Art. 15 - DECISIONI E RICORSI
Le decisioni del
Comitato nei casi previsti dagli art. 13 e 14 devono essere prese a
maggioranza dei tre quarti dei membri. Le decisioni di radiazione e di
espulsione devono essere comunicate e motivate al socio interessato per
iscritto.
Contro le decisioni
del Comitato ai sensi degli art. 13 e 14 del presente statuto è data
facoltà di ricorso all'assemblea generale. IL ricorso deve essere
inoltrato per iscritto al presidente in carica entro trenta giorni
dall'avvenuta intimazione della decisione all'interessato. IL ricorso ha
effetto sospensivo. La decisione dell'assemblea generale è definitiva.
Art. 16 - DIRITTO AL PATRIMONIO
Un socio
dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alcuno sul patrimonio
sociale. Egli deve i contributi per l'esercizio in corso.
Art. 17 - CONTRIBUTI
I mezzi finanziari
del Club provengono da:
a.)
quote d'entrata
b.)
contributi annui dei soci
c.)
devoluzioni speciali
d.)
entrate di altro genere
Art. 18 - ANNO CONTABILE E ANNO SOCIALE
L'anno cantabile e
l'anno sociale iniziano Il primo luglio e terminano Il 30 giugno dell'anno
seguente.
Art. 19 - RESPONSABILITÀ PERSONALE
È esclusa ogni
responsabilità personale dei soci per gli impegni sociali. Questi ultimi
sono garantiti esclusivamente dal patrimonio dell'associazione.
III - ORGANIZZAZIONE
Art. 20 - MEETINGS
I convegni ordinari
del Club (meetings) hanno luogo, riservate le eccezioni, 2 volte al mese
in un giorno feriale deciso dall'Assemblea generale per l'anno sociale
venturo.
I soci attivi sono
tenuti a frequentare regolarmente le Assemblee generali e i meetings; chi
per giustificati motivi non può presenziare è tenuto ad informare
preventivamente Il Comitato.
Art. 21 - ORGANI SOCIALI
Gli organi del Club
sono:
a.)
l'Assemblea generale
b.) Il
Comitato
c.) i
revisori
Art. 22 - L'ASSEMBLEA GENERALE
L'assemblea generale
si riunisce in marzo ed in ottobre ed inoltre quando Il Comitato dovesse
ritenerlo utile o su domanda scritta di almeno un quinto dei soci aventi
diritto di voto. Per la sua validità è richiesta la presenza della
maggioranza assoluta dei suoi soci aventi diritto di voto. Le decisioni
vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo quelle per le quali Il
presente statuto prevede una maggioranza qualificata.
Art. 23 - FACOLTÀ DELL'ASSEMBLEA
GENERALE
Sono di competenza
dell'Assemblea generale:
a) la
nomina del Comitato e dei revisori dei conti, all'assemblea generale
ordinaria di marzo
b)
l'approvazione del rapporto del presidente e dei conti dell'esercizio
precedente e lo scarico al Comitato, all'assemblea generale ordinaria di
ottobre
c) la
fissazione del contributo annuale, del contributo alle attività e degli
eventuali costi accessori
d) la
nomina di soci onorari e di soci vitalizi
e) la
pronuncia sui ricorsi contro decisioni del Comitato
f) f)la
nomina della Commissione soci
g) la
nomina del Consiglio di fondazione della Fondazione Lions Club Lugano.
Art. 24 - IL COMITATO
Il Comitato è
l'organo esecutivo del Club. Esso è composto da almeno 6 membri, e
segnatamente:
a) Il
Presidente
b) Il
Past-Presidente
c) Il I.
Vicepresidente
d) Il
Segretario
e) Il
Cassiere
f) Il
Cerimoniere (Censore).
Il Comitato può
essere completato con:
-
IL IL. Vicepresidente, Il quale potrà cumulare la sua funzione con altro
compatitile incarico nel Comitato,
-
I delegati per le attività, per la gioventù, per l'informazione, ecc.
Il Presidente vien
nominato per la durata di un anno e non ha diritto di rielezione per i 2
anni seguenti.
La durata della
carica degli altri soci del Comitato è pure di un anno, però con
passibilità di rielezione.
Art. 25 - FACOLTÀ DEL COMITATO
Al Comitato compete
l'esecuzione degli affari correnti, qualora non siano di competenza
dell'Assemblea generale, come pure l'esecuzione delle decisioni prese.
Esso rappresenta Il
Club verso l'esterno con firma collettiva del Presidente o Vicepresidente
e un ulteriore membro del Comitato.
Art. 26 - COMMISSIONI SPECIALI
IL Comitato ha la
facoltà di nominare delle Commissioni speciali per compiti ben definiti ed
accordare loro secondo una normativa propria una parte delle sue
competenze.
Art. 27 - I REVISORI
I revisori
verificano la contabilità e Il resoconto annuo, presentando in merito un
rapporto scritto all'Assemblea generale.
Le verifiche possono
essere attuate in qualsiasi tempo. IL periodo di nomina è di un anno, con
passibilità di rielezione.
IV - DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 28 - MODIFICA DEGLI STATUTI
I presenti statuti
possono essere modificati dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta
dei soci aventi diritto di voto (fanno eccezione gli articoli da 1 a 12,
19, 20, 21, 24 salvo i delegati facoltativi, 29, 30 definiti imperativi
dal Consiglio dei Governatori).
Le proposte di
revisione degli statuti vanno comunicate nella convocazione per
l'Assemblea generale.
Le modifiche
statutarie necessitano Il benestare della Commissione degli statuti del
Multidistretto 102.
Art. 29 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento del
Club può essere deciso con la maggioranza di 3/4 dei soci da un'Assemblea
generale straordinaria convocata appositamente. Se Il numero dei
partecipanti non raggiunge Il quorum necessario, entro 30 giorni va
convocata una seconda Assemblea straordinaria, che con una maggioranza
semplice, senza. tener conto del numero dei presenti, può decidere in
merito.
Qualora in una
decisione dell'Assemblea generale non si disponga diversamente, la
liquidazione viene effettuata dal Comitato in carica. Un saldo attivo
rimanente, va devoluto ad una o più istituzioni o enti di beneficenza e
interesse pubblico. Lo scioglimento è operativo non appena approvato dalla
presidenza internazionale.
Art. 30 ENTRATA IN VIGORE
IL presente statuto
approvato dall'assemblea generale costitutiva del 28 ottobre 1950 è stato
modificato nelle assemblee del 20 giugno 1967, del 20 settembre 1973, del
6 ottobre 1977, dell'11 marzo 1993 e del 28 ottobre 1993.
Nella versione
attuale entra in vigore Il 1. gennaio 1994.
Per quanto non fosse
qui previsto, fanno stato gli ordinamenti e le direttive complementari del
LCI, gli statuti dell'associazione dei Lions Clubs Svizzeri e del
Liechtenstein (Multidistretto 102), nonché le disposizioni degli artt. 60
e segg. CCS.
Lugano, 28 ottobre
1993
REGOLAMENTO SPECIALE
PER L'AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
(ART.
11 DELLO STATUTO SOCIALE)
(accettato dall'Assemblea generale straordinaria del 1.05.1990 e
modificato dalle Assemblee generali ordinarie 11/92 del 22.10.1992 e 11/93
del 28.10.1993)
Art. 1
L'Assemblea generale
del Lions Club Lugano nomina una Commissione Speciale a carattere
permanente denominata "COMMISSIONE SOCI".
Art. 2
La Commissione Soci
coadiuva Il Comitato pro tempore del Club per quanto attiene alle nomine
dei nuovi Soci. Essa può inoltre venir consultata dal Comitato pro tempore
del Club su problematiche inerenti i rapporti tra i soci ed Il Lions Club
Lugano.
Art. 3
La Commissione Soci è composta da:
-
IL Presidente pro tempore del Club
-
Il Past Presidente pro tempore del Club
-
cinque Fast Presidenti non facenti parte del Comitato
Questi ultimi rimarranno in carico al
massimo cinque anni, la prima volta però Il tempo necessario per
permettere una rotazione singola annuale che inizierà a partire dal terzo
anno dì carica.
La rotazione avverrà le prime quattro
volte per sorteggio, dato che i primi cinque Past Presidenti verranno
eletti contemporaneamente, in seguito per anzianità di carica, nel senso
che Il più anziano in carica lascerà Il posto ad un nuovo socio della
Commissione Soci.
Art. 4
La Commissione Soci nomina nel suo seno
Il Presidente e Il Segretario.
I membri della Commissione Soci non
potranno presentare candidati.
Art. 5
Su iniziativa e consiglio della
Commissione Soci, l'Assemblea Generale autunnale risolve annualmente se
dare inizio alla procedura di ammissione di nuovi Soci, indicando
precisamente le categorie professionali auspicate e ponendo, se opportuno,
un limite numerico alle ammissioni.
In caso di decisione affermativa viene
dato inizio alla procedura di ammissione, regolata dagli articoli che
seguono.
Art. 5 bis
In caso di richiesta di trasferimento di
un Socio Lions da altro Club al Lions Club Lugano, la Commissione Soci può
fare astrazione dalla procedura prevista dall'art. 7 all'art. 11,
presentando direttamente al Lugano la proposta d’ammissione del Socio in
trasferimento con proprio preavviso.
Art. 6
La Commissione Soci fisserà
immediatamente, mediante circolare scritta ai Soci del Club, un termine di
trenta giorni entro Il quale essi potranno presentare per iscritto, al
Presidente della Commissione Soci, le proposte di candidature utilizzando
i moduli ufficiali del Lions Club International.
Questi dovranno essere firmati da almeno
due Padrini e completati con un curriculum vitae del Candidato.
Art. 7
I Padrini dovranno garantire alla
Commissione Soci:
a) di aver
istruito e reso attento Il Candidato sugli scopi, la natura, la storia e
le finalità del Lions Club International, nonché sulle tradizioni del
Lions Club Lugano,
b) di
adoperarsi con impegno alfine di facilitare l'inserimento del loro
patrocinato in seno al Club.
c) la
disponibilità del Candidato ad assumere subito compiti ed incarichi
relativi al 'SERVICE".
d) la
disponibilità del Candidato ad accettare cariche sociali dopo un
conveniente periodo di permanenza nel Club.
Art. 8
I Candidati dovranno essere scelti a
dipendenza delle professioni rappresentate nel Club.
Per ogni singola professione non saranno
ammessi più di due Soci attivi, eccezion fatta per quanto previsto
all'ari. 9 dei presente Regolamento.
I candidati dovranno avere un'età
compresa tra i 30 e i 50 anni.
Art. 9
Le professioni aventi caratteristiche di
specializzazione ben definite (medici, giuristi, ...) saranno
rappresentate da un solo socio per ogni singola specializzazione.
Un eventuale secondo Socio potrà essere
proposto solo se:
a) Il
primo Socio con medesima specializzazione abbia una anzianità di almeno 15
anni, quale Socio di un Lions Club.
b) Il
primo Socio con medesima specializzazione esprima parere favorevole alla
Commissione per l'accettazione dei secondo.
Art. 10
Scaduto Il termine di trenta giorni
fissato all'art. 6, Il Presidente della Commissione Soci effettuerà un
esame preliminare dei formulari ricevuti, chiedendo se del caso ai Padrini
di volerli completare.
Ad. 11
Entro quindici giorni dalla scadenza del
termine fissato all'art. 6, la Commissione Soci convocherà i Padrini per
la presentazione delle candidature.
Ogni candidatura verrà discussa
singolarmente alla presenza dei rispettivi Padrini. Se richiesti, essi
potranno completare i loro esposti con l'invio successivo di
documentazione che risultasse opportuna.
Art. 12
La Commissione Soci poi, entro Il
termine dì quindici giorni dalla discussione con i Padrini, presenterà al
Comitato del Lions Club Lugano i fascicoli inerenti ogni singolo Candidato
con un proprio preavviso e commento.
Art. 13
Nei quindici giorni successivi, su
convocazione del Presidente del Club, Il Comitato del Lions Club Lugano e
la Commissione Soci si riuniranno in seduta plenaria per scegliere le
candidature da sottoporre ai Soci.
La votazione verrà effettuata su ogni
singola candidatura presentata e Il Candidato, per essere prescelto, dovrà
ottenere voto favorevole unanime dei presenti, pari ad almeno i 4/5 degli
aventi diritto dì voto (Comitato pro tempore + Commissione Soci).
Art. 14
IL Presidente del Club invierà
immediatamente a tutti i Soci la lista dei Candidati prescelti, dando
facoltà di esprimere eventuali pareri contrari, chiaramente motivati,
sull'una o l'altra candidatura entro un termine di quindici giorni, per
iscritto o nell'ambito di un colloquio personale con Il Presidente del
Club e con Il Presidente della Commissione Soci.
Art. 15
Entro trenta giorni dalla prima seduta
plenaria, Il Presidente del Club convocherà una nuova seduta plenaria come
quella specificata all'art. 13.
Previa esposizione delle risultanze
della procedura di consultazione dei Soci, di cui all'art. 14, i candidati
prescelti nella prima seduta plenaria saranno oggetto di una nuova
definitiva votazione e per essere ammessi quali Soci del Lions Club Lugana
dovranno ottenere voto favorevole unanime dei presenti, pari ad almeno i
4/5 degli aventi diritto di voto.
Art. 16
I membri della Commissione Soci e del
Comitato si impegnano a non divulgare i contenuti e le forme dei colloqui
e delle votazioni relative alle delibere cui all'applicazione del presente
Regolamento.
Art. 17
I Padrini di Candidati non ammessi al
Club verranno tempestivamente informati ad opera del Presidente del Club,
a titolo confidenziale, sui motivi della mancata nomina.
Art. 18
In un successivo meeting amministrativo,
Il Presidente del Club darà comunicazione dei nominativi dei Candidati
ammessi, i qual saranno chiamati a partecipare immediatamente a tutte le
riunioni seguenti.
Art. 19
In occasione della FESTA DEGLI AUGURI,
presenti i nuovi Soci e loro Padrini, si terrà, nelle dovute forme, la
cerimonia di investitura.
Art. 20
IL Candidato ammesso ha diritto di
ritirarsi prima dell'investitura.
In questo caso gli eventuali sospesi
amministrativi saranno regolati separatamente.
Lugano, 28 ottobre 1993
STATUTO DELLA
FONDAZIONE LIONS CLUB LUGANO
Art. 1
Sotto la denominazione "FONDAZIONE LIONS
CLUB LUGANO" é costituita, con sede in Lugano, una fondazione avente per
scopo ogni attività a favore di minorenni menomati nella salute fisica o
psichica, in particolare mediante l'organizzazione di una scuola speciale.
Art. 2
La fondazione potrà acquistare o
affittare immobili, erigere costruzioni, gestire scuole, percependo tutti
i sussidi che la legge Assicurazione invalidità accorda in tal caso,
nonché elargizioni che saranno fatte sia dal LIONS CLUB che dai suoi
membri individualmente o da terzi benefattori.
Art. 3
La fondazione é retta dall'art. 80 e
segg. CCS ed ha durata Illimitata.
Art. 4
IL LIONS CLUB mette a disposizione della
fondazione un capitale iniziale di Fr. 150.000.-- (franchi
centocinquantamila) che esso ha ricevuto da destinare alla fondazione,
tramite Il lion Nino Bernasconi, da una benefattrice che desidera
mantenere l'anonimato.
Art. 5
La fondazione é diretta da un organo
detto Consiglio di fondazione, composto da tre a sette membri.
Del consiglio di fondazione fa parte di
diritto Il presidente pro tempore del LIONS CLUB LUGANO. Gli altri membri
vengono nominati ogni triennio dall'assemblea del LIONS CLUB LUGANO, la
quale designa pure Il presidente del consiglio di fondazione.
Le altre cariche sono da ripartire con
decisioni interne del consiglio.
IL Consiglio presta gratuitamente la sua
opera.
Art. 6
IL consiglio di fondazione rappresenta
la fondazione e fissa le modalità della firma.
Art. 7
I conti della fondazione sono chiusi
annualmente al 31 dicembre.
I conti sono sottoposti entro Il 31
marzo successivo per approvazione all'assemblea del Lions Club Lugano,
accompagnati da una relazione di due revisori dei conti nominati per un
periodo di tre anni dall'assemblea stessa.
I revisori prestano la loro opera
gratuitamente.
Art. 8
La fondazione é posta sotto la vigilanza
dell'Autorità cantonale.
Art. 9
In caso di scioglimento della fondazione
i beni della stessa saranno devoluti all'Ente che, nel Cantone,
perseguisse scopi analoghi a quelli perseguiti dalla fondazione; in caso
di controversia l'Autorità cantonale di vigilanza deciderà
inappellabilmente.
Art. 10
IL presente statuto é stato approvato
all'unanimità dall'assemblea dei soci del LIONS CLUB LUGANO Il 9 aprile
1970.
Statuto modificato durante l'assemblea
generale del Lions Club Lugano del 10 ottobre 1985.
|